Il contributo, partito nel 2013 in via sperimentale e prorogato fino al 2018, non è stato rinnovato per il 2019: la legge di bilancio per il 2019 non ha prorogato la norma che consentiva alle mamme di «scambiare» il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi per pagare la baby sitter o l’asilo nido.
Attenzione a non confondere l'agevolazione con il
BONUS NIDO 2019 di 1500 euro
Lo comunica
l’Inps in una nota.
Che cosa fare se si ha già fatto domanda per il bonus
Chi ha fatto domanda entro lo scorso anno (31 dicembre 2018), può usufruirne entro entro il 31 dicembre 2019, "con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, secondo le
disposizioni di cui al messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018" sottolinea l'Inps.
Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare richiesta e non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.
Dovessero rimanere oltre quella data dei mesi interi di beneficio non fruito, saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale (il beneficio è divisibile solo per mesi).
Attenzione però, parliamo di mesi interi. L'Inps prosegue chiarendo con un esempio.
"A tal proposito, si ribadisce che il beneficio in questione è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione. Conseguentemente la procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui."
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