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ICSI PMA e Crionservazione: detraibili nel modello 730

ICSI PMA e Crioconservazione
 detraibili nella dichiarazione dei redditi. L’apertura legislativa verso i trattamenti medici di procreazione assistita hanno portato con sè la possibilità di poter detrarre le relative spese.
Ecco che viene data la possibilità di detrarre le spese mediche sostenute anche all’estero per l’effettuazione dei trattamenti medici di ICSI (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo) nell’ambito di una PMA (procreazione medicalmente assistita) sono detraibili a condizione che la documentazione venga prodotta da centri medici autorizzati all’effettuazione di tali operazioni e in più dovrà risultare dalla documentazione che tali trattamenti sono conformi ai trattamenti effettuati in Italia.
Di seguito il testo della circolare che con domande e risposte chiarisce quanto anticipato.
Crioconservazione degli embrioni
D. Tenuto conto che con circolare n. 17/E del 2015, par. 1.3, è stato chiarito che le spese relative alla crioconservazione degli ovociti rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, si chiede se siano detraibili anche le spese sostenute per la crioconservazione degli embrioni.
R. La crioconservazione degli embrioni, come quella degli ovociti, è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono contenute nelle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministro della Salute del 1° luglio del 2015, anche per tener conto della sentenza della Corte Costituzionale 1° aprile 2009, n. 151 – relativa all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni – e della più recente sentenza della medesima Corte 9 aprile 2014, n. 162, relativa alle tecniche di fecondazione eterologa.
In considerazione di tali recenti modifiche delle linee guida, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, in linea con quanto già precisato sulla crioconservazione degli ovociti, ha riconosciuto natura sanitaria alle prestazioni di crioconservazione degli embrioni “ove ricorrano nell‘ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell‘individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche.“.
Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, nelle ipotesi sopra indicate.
Per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.
Crioconservazione degli ovociti e degli embrioni all’estero
D. Si chiede se e a quali condizioni siano detraibili le spese relative alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero.
R. In proposito è stato richiesto un parere al Ministero della Salute, rappresentando che le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime fiscale di quelle analoghe sostenute in Italia.
Il Ministero della Salute, tenendo conto di tale principio, ha chiarito che è possibile riconoscere carattere sanitario alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti, dei gameti e degli embrioni effettuate all’estero per finalità di cura, previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita, previa presentazione delle specifiche relative alle prestazioni come disciplinate dalla legge n. 40 del 2004 e dalle linee guida.
Per quanto concerne la documentazione relativa alle spese sostenute, il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che dovrà essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti.
In base a tali chiarimenti, le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono ammesse in detrazione, allo stesso titolo di quelle sostenute in Italia, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano.
Si ricorda, inoltre, che, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.
Intervento all’estero in ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA)
D. Si chiede se siano detraibili le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all’estero.
R. Tenuto conto del parere fornito dal Ministero della Salute in merito alle spese relative alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero per le finalità di cura previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita (punto 1.3 della presente circolare), si ritiene che anche le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all’estero sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett c), del TUIR.
In materia di PMA la disciplina di riferimento è, infatti, recata dalla legge n. 40 del 2004, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, nonché dalle relative linee guida aggiornate con decreto del Ministro della Salute 1° luglio 2015.
La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti, così come precisato dal Ministero della Salute con il citato parere. Dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.
Si ricorda, infine, che in presenza di documentazione sanitaria in lingua estera valgono le considerazioni già esposte nell’ultimo capoverso del precedente punto 1.3).

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